Art. 3.

  L'ostetrica  chiamata  da  una  gestante,  qualunque sia il mese di
gestazione,  deve  rendersi conto dello stato generale di salute, del
decorso di eventuali precedenti gravidanze, dei fattori che espongono
la  madre  e  il  feto  a  rischio  e  comunque  delle condizioni che
interessano   l'ulteriore  decorso  della  gravidanza  ed  il  parto,
impartendo  alla  gestante le norme necessarie da seguire per il buon
andamento  della  gravidanza  e  consigliando,  quando  ne  riconosca
l'opportunita',  la consultazione del medico, o indirizzando la donna
ai  consultori  ostetrici  o  ai centri di medicina perinatale o agli
ospedali.
  Essa dovra' comunque richiedere una visita medica generale al terzo
mese di gestazione.
  Allorquando l'ostetrica abbia notizia o sospetti l'esistenza in una
donna  gravida  di fattori di rischio, quali cardiopatia, nefropatia,
ipertensione    arteriosa,    diabete,    anemia,   isoimmunizzazione
materno-fetale,   gestosi,   placenta   previa,  viziature  pelviche,
pregressa  mortalita'  perinatale o altre affezioni, deve indirizzare
la paziente dal medico perche' possa predisporsi una efficace terapia
in  gravidanza  e un tempestivo ricovero per l'espletamento del parto
in  ospedale o comunque in ambiente dotato di attrezzature idonee per
una corretta assistenza alla madre ed al neonato.
  L'ostetrica deve richiedere l'intervento del medico in tutti i casi
nei quali rilevi i sintomi di minaccia di aborto o di aborto in atto.