Art. 3. L'ostetrica chiamata da una gestante, qualunque sia il mese di gestazione, deve rendersi conto dello stato generale di salute, del decorso di eventuali precedenti gravidanze, dei fattori che espongono la madre e il feto a rischio e comunque delle condizioni che interessano l'ulteriore decorso della gravidanza ed il parto, impartendo alla gestante le norme necessarie da seguire per il buon andamento della gravidanza e consigliando, quando ne riconosca l'opportunita', la consultazione del medico, o indirizzando la donna ai consultori ostetrici o ai centri di medicina perinatale o agli ospedali. Essa dovra' comunque richiedere una visita medica generale al terzo mese di gestazione. Allorquando l'ostetrica abbia notizia o sospetti l'esistenza in una donna gravida di fattori di rischio, quali cardiopatia, nefropatia, ipertensione arteriosa, diabete, anemia, isoimmunizzazione materno-fetale, gestosi, placenta previa, viziature pelviche, pregressa mortalita' perinatale o altre affezioni, deve indirizzare la paziente dal medico perche' possa predisporsi una efficace terapia in gravidanza e un tempestivo ricovero per l'espletamento del parto in ospedale o comunque in ambiente dotato di attrezzature idonee per una corretta assistenza alla madre ed al neonato. L'ostetrica deve richiedere l'intervento del medico in tutti i casi nei quali rilevi i sintomi di minaccia di aborto o di aborto in atto.