Art. 4. L'ostetrica che assiste al parto deve richiedere l'intervento del medico ogni qualvolta rilevi la esistenza di fattori di rischio per la madre e il feto, quali cardiopatia, nefropatia, ipertensione arteriosa, diabete, anemia ed altre affezioni generali, isoimmunizzazione materno-fetale, gestosi, distacco intempestivo di placenta n.i., placenta previa; ovvero quando accerti distocie: della contrazione uterina, del canale osseo e del canale molle del parto, del corpo mobile, del funicolo ombelicale e comunque in tutti i casi di sofferenza fetale. Inoltre deve essere richiesto l'ausilio del medico nei casi in cui si verificano distocie del secondamento, quali mancato distacco della placenta, ritenzione parziale di placenta e delle membrane; lacerazioni del canale molle del parto; emorragia del post partum. L'ostetrica deve, altresi', chiamare il medico in caso di nascita di feto morto o di feto malformato. L'ostetrica richiede il controllo del pediatra o comunque del medico nelle prime ore di vita per tutti i nati a domicilio. E' vietato all'ostetrica di praticare interventi manuali o strumentali, fatta eccezione per quelli consentiti dalle istruzioni tecniche sull'esercizio professionale delle ostetriche emanate dal Ministero della sanita'.