Art. 4. 
 
  L'ostetrica che assiste al parto deve richiedere  l'intervento  del
medico ogni qualvolta rilevi la esistenza di fattori di  rischio  per
la madre e  il  feto,  quali  cardiopatia,  nefropatia,  ipertensione
arteriosa,   diabete,   anemia   ed   altre    affezioni    generali,
isoimmunizzazione materno-fetale, gestosi, distacco  intempestivo  di
placenta n.i., placenta previa; ovvero quando accerti distocie: della
contrazione uterina, del canale osseo e del canale molle  del  parto,
del corpo mobile, del funicolo ombelicale e comunque in tutti i  casi
di sofferenza fetale. 
  Inoltre deve essere richiesto l'ausilio del medico nei casi in  cui
si verificano distocie del secondamento, quali mancato distacco della
placenta,  ritenzione  parziale  di  placenta   e   delle   membrane;
lacerazioni del canale molle del parto; emorragia  del  post  partum.
L'ostetrica deve, altresi', chiamare il medico in caso di nascita  di
feto morto o di feto malformato. 
  L'ostetrica richiede il  controllo  del  pediatra  o  comunque  del
medico nelle prime ore di vita per tutti i nati a domicilio. 
  E'  vietato  all'ostetrica  di  praticare  interventi   manuali   o
strumentali, fatta eccezione per quelli consentiti  dalle  istruzioni
tecniche sull'esercizio professionale delle  ostetriche  emanate  dal
Ministero della sanita'.