Art. 7. Oltre alle facolta' consentite all'ostetrica nell'esercizio della sua attivita' professionale per l'assistenza alle gestanti, alle partorienti ed alle puerpere, a norma delle istruzioni del Ministero della sanita', l'ostetrica puo' praticare tutto quanto e' consentito dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali. In ogni caso e' vietato all'ostetrica di prestare assistenza agli infermi affetti da malattie contagiose. Ai fini della sua partecipazione alla medicina preventiva e sociale, l'ostetrica e' autorizzata ad effettuare prelievi di materiale per l'esecuzione di esami citologici. E' inoltre autorizzata ad eseguire prelievo capillare e venoso di sangue.