Art. 8. L'ostetrica deve subito annotare nei rispettivi registri, che le sono forniti dall'autorita' sanitaria comunale, secondo i modelli stabiliti dal Ministero della sanita', ogni parto ed ogni aborto al quale abbia assistito. Il contenuto dei registri deve rimanere segreto. Entrambi detti registri devono essere presentati, alla fine di ciascun mese, all'ufficiale sanitario comunale, che vi appone il proprio visto. Alla fine di ciascun trimestre, l'ostetrica consegna i due registri all'ufficiale sanitario comunale, che trattiene il registro dei parti e trasmette quello degli aborti al medico provinciale.