Art. 8.

  L'ostetrica  deve  subito  annotare nei rispettivi registri, che le
sono  forniti  dall'autorita'  sanitaria  comunale, secondo i modelli
stabiliti  dal  Ministero della sanita', ogni parto ed ogni aborto al
quale  abbia  assistito.  Il  contenuto  dei  registri  deve rimanere
segreto.
  Entrambi  detti  registri  devono  essere  presentati, alla fine di
ciascun  mese,  all'ufficiale  sanitario  comunale,  che vi appone il
proprio visto.
  Alla fine di ciascun trimestre, l'ostetrica consegna i due registri
all'ufficiale sanitario comunale, che trattiene il registro dei parti
e trasmette quello degli aborti al medico provinciale.