Art. 9. L'ostetrica ha l'obbligo: a) di redigere e rilasciare gratuitamente, per ogni parto al quale abbia assistito, il certificato di assistenza, previsto dall'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica, conforme al modello stabilito dal Ministero della sanita'; b) di denunciare al sindaco ed all'ufficiale sanitario ogni nascita di neonato deforme, secondo i moduli e le istruzioni del Ministero della sanita', a meno che la denuncia non sia fatta dal medico, il cui intervento deve sempre essere richiesto, ai sensi del precedente articolo 5; c) di segnalare sollecitamente all'ufficiale sanitario la nascita di immaturi o di deboli vitali e di promuovere l'immediato ricovero per gli eventuali interventi assistenziali.