Art. 9.

  L'ostetrica ha l'obbligo:
    a)  di  redigere  e  rilasciare  gratuitamente, per ogni parto al
quale   abbia  assistito,  il  certificato  di  assistenza,  previsto
dall'articolo  18  del  regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128,
sull'ordinamento  delle  scuole  di  ostetricia  e  sulla  disciplina
giuridica   della  professione  di  ostetrica,  conforme  al  modello
stabilito dal Ministero della sanita';
    b)  di  denunciare  al  sindaco  ed  all'ufficiale sanitario ogni
nascita  di  neonato  deforme,  secondo  i moduli e le istruzioni del
Ministero  della  sanita',  a  meno che la denuncia non sia fatta dal
medico,  il cui intervento deve sempre essere richiesto, ai sensi del
precedente articolo 5;
    c) di segnalare sollecitamente all'ufficiale sanitario la nascita
di  immaturi  o di deboli vitali e di promuovere l'immediato ricovero
per gli eventuali interventi assistenziali.