La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle   prestazioni   sanitarie   ed  economiche  dell'assicurazione
obbligatoria  contro  la  tubercolosi  hanno diritto, per se' e per i
componenti  la  propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di
cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692,
sempreche'  l'assistenza  stessa  non  spetti  per  altro titolo o in
virtu'  di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della
famiglia.