Art. 10.

  L'articolo  9  della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e' sostituito
dal seguente:
  "Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti
pubblici  e  tutti  i  datori di lavoro del settore privato aventi un
numero  di  dipendenti superiore a quindici unita' hanno l'obbligo di
conservare  il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi
fino  a  sei  mesi  dopo  la data di dimissione dal luogo di cura per
avvenuta   guarigione  o  stabilizzazione,  con  mansioni  ed  orario
adeguati alle residue capacita' lavorative.
  La  conservazione del posto, salvo che disposizioni piu' favorevoli
regolino  il  rapporto  di  lavoro,  non  comporta  riconoscimento di
anzianita'.
  In  caso  di  contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al
lavoro  valgono  le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile
1968,  n.  482,  che  prevedono il sopralluogo del collegio sanitario
provinciale".