Art. 11. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 agosto 1975 LEONE MORO - GULLOTTI - TOROS - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE