Art. 11.

  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della  presente legge si
fara'  fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione
generale obbligatoria contro la tubercolosi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 agosto 1975

                                LEONE

                                              MORO - GULLOTTI - TOROS
                                                - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE