Art. 2. Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile: a) il coniuge; b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge; c) i fratelli e le sorelle a carico; d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per l'uomo ed i 55 anni per la donna. Il limite massimo di eta' e' fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 21ª anno di eta'. Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c), che siano regolarmente iscritte ad universita' o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26ª anno di eta', sempre che essi risultino a carico del capo famiglia. I limiti di eta' previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro. Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute sempreche' gli stessi risultino a carico del capo famiglia.