Art. 2. 
 
  Ai  fini  del  trattamento  per  la  tubercolosi  sono  considerati
componenti il nucleo familiare assistibile: 
    a) il coniuge; 
    b)  i  figli  legittimi,  legittimati,  naturali,  adottivi,  gli
affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali  o  nati
dal precedente matrimonio del coniuge; 
    c) i fratelli e le sorelle a carico; 
    d) i genitori e gli equiparati, il patrigno  e  la  matrigna,  le
persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i
viventi a carico, purche' abbiano superato i  60  anni  di  eta'  per
l'uomo ed i 55 anni per la donna. 
  Il limite massimo di eta' e' fissato per le  persone  di  cui  alle
lettere b) e c) del precedente comma fino al 21ª anno di eta'. 
  Per le stesse persone di cui  alle  lettere  b)  e  c),  che  siano
regolarmente  iscritte  ad  universita'  o   istituti   universitari,
conservatori  di  musica  ed  accademie   di   belle   arti,   atenei
ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia'  conseguito  una
laurea o diploma equivalente, il  limite  di  eta'  e'  ulteriormente
elevato fino al compimento degli studi superiori  e  universitari  e,
comunque, non oltre il 26ª anno di eta', sempre che essi risultino  a
carico del capo famiglia. 
  I limiti di eta' previsti dal presente articolo  non  si  applicano
nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili  al
lavoro. 
  Per i familiari  indicati  nel  presente  articolo  le  prestazioni
economiche sono dovute sempreche' gli stessi risultino a  carico  del
capo famiglia.