Art. 4.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1975  e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun  anno,  l'indennita'  prevista dall'articolo 1 della legge 14
dicembre  1970,  n. 1088, nonche' la indennita' di cui all'articolo 2
della  legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di
variazione  del  trattamento  minimo  di  pensione a carico del fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
  Per  i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati
di  cui  all'articolo  della  presente  legge  e  loro  familiari  le
anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'.