Art. 5.

  Agli  assistiti  sottoposti  a  cure  ambulatoriali  di  durata non
inferiore  a  sessanta  giorni  e  che durante il periodo di cura non
abbiano  svolto  attivita' lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui si e' conclusa la cura per stabilizzazione
o   per   guarigione   clinica,   una   indennita'  giornaliera  pari
all'indennita'  post-sanatoriale,  d'importo  e  durata pari a quella
stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
  Dopo  il  periodo  di  trattamento  di cui al comma precedente agli
assistiti  in  possesso  dei requisiti previsti dall'articolo 4 della
legge  14  dicembre  1970,  n.  1088,  spetta  l'assegno di cura o di
sostentamento.