Art. 6. 
 
  I primi due commi dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970,  n.
1088, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Agli assistiti contro la tubercolosi e loro  familiari  a  carico,
spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale  di
cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di  due  anni
di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili
in rate mensili posticipate. 
  Tale assegno e' concesso agli assistiti  ed  ai  loro  familiari  a
carico la cui capacita' di guadagno in  occupazioni  confacenti  alle
loro attitudini sia ridotta a meno  della  meta'  per  effetto  o  in
relazione alla malattia tubercolare. L'assegno e' rinnovabile di  due
anni in due anni, permanendo la predetta riduzione". 
  Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14  dicembre  1970,  n.
1088, e' sostituito dal seguente: 
  "La  domanda  di  cui  al  primo  comma  deve   essere   presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta  giorni
dalla data di cessazione del  trattamento  post-sanatoriale  previsto
dall'articolo  2  della  presente  legge.  L'assegno  di  cura  o  di
sostentamento decorre  dal  giorno  successivo  alla  cessazione  del
trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2".