Art. 6. I primi due commi dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sono sostituiti dai seguenti: "Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate. Tale assegno e' concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della meta' per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno e' rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione". Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e' sostituito dal seguente: "La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2".