Art. 7. 
 
  Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n.  218,
e' sostituito dai seguenti: 
  "Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un  anno  di
contribuzione effettiva nella  vita  assicurativa,  sono  considerati
come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e  della
misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale,  i
periodi di trattamento  post-sanatoriale,  di  cura  ambulatoriale  e
domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e  di  sostentamento,
sussidiabili per legge, a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della
legge 4 aprile 1952, n. 218. 
  Sono utili tutti i periodi di prestazione e  di  ricovero  avvenuti
prima e dopo il pensionamento, senza limiti. 
  La misura dei contributi da accreditare e' pari alla  classe  media
dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente  il  primo
ricovero, comunque non inferiore alla classe  10ยช  della  tabella  B,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile  1968,
n. 488. 
  Le pensioni,  le  ricostituzioni  ed  i  supplementi  di  pensione,
definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente  legge,
devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato".