Art. 7. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dai seguenti: "Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e di sostentamento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218. Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti. La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10ยช della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato".