Art. 11.

  L'articolo 2777 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2777  -  Preferenza  delle  spese  di  giustizia  e di altri
crediti.  - I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli
2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o
ipotecario.
  Immediatamente  dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti
aventi  privilegio  generale  mobiliare  di cui all'articolo 2751-bis
nell'ordine seguente:
    a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;
    b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;
    c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.
  I  privilegi  che  le  leggi  speciali dichiarano preferiti ad ogni
altro  credito  sono  sempre  posposti  al privilegio per le spese di
giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis".