Art. 14. L'articolo 2780 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2780 - Ordine dei privilegi sugli immobili. - Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono piu' crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente: 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771; 2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775; 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774; 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772; 5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili".