Art. 14.

  L'articolo 2780 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2780  -  Ordine  dei  privilegi sugli immobili. - Quando sul
prezzo dello stesso immobile concorrono piu' crediti privilegiati, la
prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
    1)  i  crediti  per  le imposte sui redditi immobiliari, indicati
dall'articolo 2771;
    2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
    3)  i  crediti  dello Stato per le concessioni di acque, indicati
dall'articolo 2774;
    4)  i  crediti  per  i  tributi indiretti, indicati dall'articolo
2772;
    5)  i  crediti  per  l'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili".