Art. 15.

  Le  disposizioni  dei  precedenti articoli si osservano anche per i
crediti  sorti  anteriormente  all'entrata  in  vigore della presente
legge.  Esse  si  applicano  altresi' se il privilegio e' stato fatto
valere  anteriormente  qualora  la  procedura  sia ancora in corso al
momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
  I  titolari  di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o
ammessi  al  passivo  fallimentare  in  data anteriore all'entrata in
vigore  della  presente  legge, possono contestare i crediti che, per
effetto  delle  nuove norme di cui ai precedenti articoli, sono stati
anteposti  ai  loro  crediti  nel  grado  del  privilegio, proponendo
opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile,
fino  alla  distribuzione  della somma ricavata dalla vendita, oppure
l'impugnazione  prevista dall'articolo 100 del regio decreto 16 marzo
1942,  n.  267,  fino  a  che  il  giudice  competente non abbia reso
esecutivo  il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso
decreto.
  Ai crediti relativi a tributi soppressi in attuazione della legge 9
ottobre  1971,  n.  825,  continuano  ad  applicarsi  in  materia  di
privilegi  le disposizioni di legge vigenti anteriormente all'entrata
in vigore della presente legge.