Art. 2.

  Dopo l'articolo 2751 del codice civile e' inserito il seguente:
  "Art.  2751-bis  -  Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti
dei  coltivatori  diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle
imprese  artigiane.  - Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
    1)  le  retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori
di  lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della
cessazione  del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore
per  i  danni  conseguenti  alla mancata corresponsione, da parte del
datore  di  lavoro,  dei  contributi  previdenziali  ed  assicurativi
obbligatori  ed  il  credito per il risarcimento del danno subito per
effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
    2)  le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
    3)  le  provvigioni  derivanti dal rapporto di agenzia dovute per
l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione
del rapporto medesimo;
    4)  i  crediti  del  coltivatore  diretto,  sia  proprietario che
affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante,
per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del
mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
    5)  i  crediti  dell'impresa  artigiana  e delle societa' od enti
cooperativi  di  produzione  e  di  lavoro,  per  i corrispettivi dei
servizi prestati e della vendita dei manufatti".