Art. 4. Gli articoli 2753 e 2754 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Art. 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. - Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti". "Art. 2754 - Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione. - Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo".