Art. 4. 
 
  Gli articoli 2753 e 2754 del  codice  civile  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "Art. 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la  vecchiaia  e  i  superstiti.  -  Hanno  privilegio
generale sui mobili del datore di  lavoro  i  crediti  derivanti  dal
mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali,
compresi quelli sostitutiti o integrativi, che  gestiscono  forme  di
assicurazione obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti". 
  "Art. 2754 - Crediti per contributi  relativi  ad  altre  forme  di
assicurazione. - Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore
di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti  ed  enti  per
forme di tutela  previdenziale  e  assistenziale  diverse  da  quelle
indicate   dal   precedente   articolo,   nonche'   gli    accessori,
limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare,  relativi  a
tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo".