Art. 5.

  L'articolo 2758 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2758 - Crediti per tributi indiretti. - I crediti dello Stato
per  i  tributi  indiretti  hanno  privilegio  sui  mobili ai quali i
tributi  si  riferiscono  e  sugli  altri  beni  indicati dalle leggi
relative, con l'effetto da esse stabilito.
  Eguale  privilegio  hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario
ed  il  committente  previsti  dalle  norme  relative all'imposta sul
valore  aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o
ai quali si riferisce il servizio.
  Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha
effetto  in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto
di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede".