Art. 6.

  L'articolo 2759 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2759 - Crediti per le imposte sul reddito. - I crediti dello
Stato  per  l'imposta  sul reddito delle persone fisiche, sul reddito
delle  persone  giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta
per  i  due  anni  anteriori  a  quello  in  cui  si  procede,  hanno
privilegio,   limitatamente   all'imposta   o  alla  quota  d'imposta
imputabile   al   reddito  d'impresa,  sopra  i  mobili  che  servono
all'esercizio  di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano
nel   locale   adibito   all'esercizio   stesso   o   nell'abitazione
dell'imprenditore.
  Il  privilegio  si  applica  sui beni indicati nel comma precedente
ancorche' appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che
si   tratti   di   beni   rubati   o   smarriti,  di  merci  affidate
all'imprenditore   per   la   lavorazione   o  di  merci  non  ancora
nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
  Qualora  l'accertamento  del  reddito  iscritto  a  ruolo sia stato
determinato  sinteticamente  ai  fini  dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista
dal  primo  comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o
iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi".