Art. 7. 
 
  L'articolo 2771 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2771 - Crediti per le imposte sui redditi  immobiliari.  -  I
crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e  per  l'imposta
locale  sui  redditi,  limitatamente   all'imposta   o   alla   quota
proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari,  compresi
quelli di natura  fondiaria  non  determinabili  catastalmente,  sono
privilegiati sopra gli immobili tutti del  contribuente  situati  nel
territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti,
i fitti e le pigioni degli stessi  immobili,  senza  pregiudizio  dei
mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge. 
  Il privilegio  previsto  nel  comma  precedente  e'  limitato  alle
imposte  iscritte  nei  ruoli  principali,  suppletivi,  speciali   o
straordinari  posti  in  riscossione  nell'anno  in  cui  si  procede
all'esecuzione  e  nell'anno  precedente.  Se  si  tratta  di   ruoli
suppletivi e si procede per  imposte  relative  a  periodi  d'imposta
anteriori agli ultimi due, il privilegio non puo' esercitarsi per  un
importo superiore a quello degli ultimi due anni,  qualunque  sia  il
periodo cui le imposte si riferiscono. 
  Qualora l'accertamento del  reddito  iscritto  a  ruolo  sia  stato
determinato sinteticamente ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista
dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi  iscritti  o
iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi".