Art. 8. 
 
  L'articolo 2772 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  Art. 2772 - Crediti per tributi indiretti. - Hanno pure  privilegio
i crediti dello Stato per  ogni  tributo  indiretto,  nonche'  quelli
derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento  di
valore degli immobili, sopra gli immobili  ai  quali  il  tributo  si
riferisce. 
  I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul
valore  aggiunto,  hanno  privilegio,  in  caso  di   responsabilita'
solidale del cessionario, sugli immobili che  hanno  formato  oggetto
della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato. 
  Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il  cessionario
ed il committente, previsti  dalle  norme  relative  all'imposta  sul
valore aggiunto, sugli  immobili  che  hanno  formato  oggetto  della
cessione o ai quali si riferisce il servizio. 
  Il privilegio non si puo' esercitare in pregiudizio dei diritti che
i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili. 
  Per le  imposte  suppletive  il  privilegio  non  si  puo'  neppure
esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente  dai
terzi. 
  Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione,
non ha effetto a danno dei creditori del defunto che  hanno  iscritto
la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui,  ne'  ha  effetto  a
danno dei creditori che hanno esercitato il  diritto  di  separazione
dei beni del defunto da quelli dell'erede".