Art. 11.

  Salvo  quanto  e'  disposto  dall'articolo  9,  decorso  il termine
prefisso  per  il  pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su
richiesta della Amministrazione della sanita' procede l'intendenza di
finanza,  mediante  esecuzione  forzata con la osservanza delle norme
del  testo  unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
sulla  riscossione  coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici.