Art. 3.

  Il  conduttore  di  uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera
b),   puo'   ottenere   l'esenzione   dall'osservanza   del  disposto
dell'articolo  1  della  presente  legge  ove installi un impianto di
condizionamento    dell'aria    o   un   impianto   di   ventilazione
rispettivamente  corrispondenti alle caratteristiche di definizione e
classificazione   determinate   dall'Ente   nazionale   italiano   di
unificazione (UNI).
  A  tal  fine  deve  essere  presentata  al sindaco apposita domanda
corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le
caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
  L'esenzione  dall'osservanza  del  divieto di fumare e' autorizzata
dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
  Il Ministro per la sanita' dovra' emanare, entro centottanta giorni
dalla   data  di  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito  il
Consiglio  superiore  di sanita', disposizioni in ordine ai limiti di
temperatura,   umidita'   relativa,  velocita'  e  tempo  di  rinnovo
dell'aria  nei  locali  di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai
quali  dovranno  funzionare  gli  impianti  di  condizionamento  o di
ventilazione.