Art. 5.
Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge,
l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare le misure di cui
all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo
comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o
non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente
efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorita' di
pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza
del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, e'
sospesa dall'autorita' locale di pubblica sicurezza nei casi di cui
alla lettera b) del precedente comma. La sospensione puo' essere
revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la
constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio,
qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del
locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella
lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni
particolarmente gravi, il sindaco puo' revocare, sentito l'ufficiale
sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto
di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.