Art. 7.

  I  trasgressori  alle  disposizioni  dell'articolo 1 della presente
legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire mille a lire diecimila.
  Le  persone  indicate  al  terzo  comma  dell'articolo  2,  che non
ottemperino  alle  disposizioni  contenute  in  tale  articolo,  sono
soggette  al  pagamento  di  una  somma  da  lire  ventimila  a  lire
centomila;  tale  somma  viene  aumentata  della  meta' nelle ipotesi
contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
  L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non
e' trasmissibile agli eredi.