Art. 8.

  La   violazione,  quando  sia  possibile,  deve  essere  contestata
immediatamente  al  trasgressore,  il  quale  e'  ammesso a pagare il
minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.
  Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli
estremi  della  violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti   in   Italia   entro   il   termine   di   trenta  giorni,
dall'accertamento.
  Qualora  il  pagamento  non avvenga immediatamente, il trasgressore
puo'  provvedervi,  entro  il  termine  perentorio di quindici giorni
dalla  data  di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di
versamento  in  conto  corrente  postale nel luogo e con le modalita'
indicate nel verbale di contestazione della violazione.
  A  decorrere  dal  sedicesimo  giorno e fino al sessantesimo giorno
dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore e' ammesso
al  pagamento,  con  le  modalita' di cui al precedente comma, di una
somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.