Art. 9.

  I  soggetti  legittimati  ad accertare le infrazioni ai sensi delle
norme  richiamate  dall'articolo  2 della presente legge, qualora non
abbia  avuto  luogo  il  pagamento  di  cui al precedente articolo 8,
presentano   rapporto   al  prefetto  con  la  prova  delle  eseguite
contestazioni o notificazioni.
  Il   prefetto,  se  ritiene  fondato  l'accertamento,  sentiti  gli
interessati  ove  questi  ne facciano richiesta entro quindici giorni
dalla  scadenza  del  termine  utile  per l'oblazione, determina, con
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti,
minimo  e  massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento,
insieme   con   le  spese  per  le  notificazioni,  all'autore  della
violazione.
  L'ingiunzione  prefigge un termine per il pagamento stesso, che non
puo'  essere  inferiore  a trenta giorni e superiore a novanta giorni
dalla notificazione.
  L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
  Contro  di  essa gli interessati possono proporre azione davanti al
pretore  del  luogo  in cui e' stata accertata la violazione entro il
termine massimo prefisso per il pagamento.
  L'esercizio   dell'azione   davanti   al   pretore   non   sospende
l'esecuzione  forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione
e'  stata  emessa,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria  ritenga  di
disporre diversamente.
  Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio
senza   ministero   di   difensore   in   deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo  82, secondo comma, del codice di procedura civile. Gli
atti  del  procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa
decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione.
  L'opposizione  si  propone  mediante  ricorso. Il pretore fissa con
decreto  l'udienza  di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e
dispone  la  notifica  a  cura  della  cancelleria  del ricorso e del
decreto al prefetto e ai soggetti interessati.
  E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.