La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  internazionale  sull'eliminazione  di  tutte le forme di
discriminazione  razziale,  aperta  alla  firma a New York il 7 marzo
1966.