Art. 3.

  Salvo   che   il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  ai  fini
dell'attuazione  della disposizione dell'articolo 4 della convenzione
e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:
    a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita'
o sull'odio razziale;
    b)  chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a
commettere  o  commette  atti  di  violenza  o  di  provocazione alla
violenza,  nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo
nazionale, etnico o razziale.
  E'  vietata  ogni  organizzazione  o associazione avente tra i suoi
scopi  di  incitare  all'odio  o  alla  discriminazione razziale. Chi
partecipi  ad  organizzazioni  o associazioni di tal genere, o presti
assistenza  alla  loro  attivita',  e' punito per il solo fatto della
partecipazione  o  dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque
anni.
  Le   pene  sono  aumentate  per  i  capi  e  i  promotori  di  tali
organizzazioni o associazioni.