Art. 4.

  All'onere  annuo,  derivante  dall'attuazione della presente legge,
valutato  in L. 2.050.000, si provvede per gli anni finanziari 1974 e
1975  mediante  riduzione,  rispettivamente,  degli  stanziamenti del
fondo  speciale  di  cui  ai  capitoli  3523  e  6856  degli stati di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  gli  anni
medesimi.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 ottobre 1975

                                LEONE

                                                 MORO - RUMOR - GUI -
                                                      REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE