Art. 10.

  Qualora  una  o  piu'  delle  esigenze  di sicurezza previste nella
presente  legge  siano  oggetto  di  direttive  del consiglio o della
commissione  della  Comunita' economica europea, in vigore in Italia,
queste   ultime   vanno   applicate,   salva   la  facolta'  prevista
dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.