Art. 10. Qualora una o piu' delle esigenze di sicurezza previste nella presente legge siano oggetto di direttive del consiglio o della commissione della Comunita' economica europea, in vigore in Italia, queste ultime vanno applicate, salva la facolta' prevista dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.