Art. 11 Il Ministro per i trasporti stabilisce con propri decreti le caratteristiche e le modalita' di approvazione degli pneumatici di cui all'articolo 2, nonche' le condizioni ed i limiti di impiego degli pneumatici ricostruiti. Le norme, oggetto dei predetti decreti, dovranno essere in armonia con le raccomandazioni ed i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa. In ciascuno dei predetti decreti saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno che indica la conformita' degli pneumatici alle norme dei decreti stessi, nonche' le modalita' della relativa apposizione.