Art. 11

  Il  Ministro  per  i  trasporti  stabilisce  con  propri decreti le
caratteristiche  e  le  modalita' di approvazione degli pneumatici di
cui  all'articolo  2,  nonche'  le  condizioni ed i limiti di impiego
degli pneumatici ricostruiti.
  Le  norme, oggetto dei predetti decreti, dovranno essere in armonia
con   le   raccomandazioni   ed  i  regolamenti  emanati  in  materia
dall'ufficio  europeo  delle Nazioni Unite, commissione economica per
l'Europa.
  In   ciascuno   dei   predetti   decreti   saranno   stabilite   le
caratteristiche  del  contrassegno  che  indica  la conformita' degli
pneumatici  alle norme dei decreti stessi, nonche' le modalita' della
relativa apposizione.