Art. 12.

  I  veicoli  delle  forze armate e dei Corpi armati dello Stato, del
Corpo  dei  vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato nonche'
le    autoambulanze,   qualora   abbiano   speciali   caratteristiche
costruttive  in  relazione  al  loro  impiego, non sono soggetti alle
disposizioni di cui ai precedenti articoli.
  Le  disposizioni  contenute  negli  articoli  1,  4, 5, 6, 7 e 9 si
applicano  ai  veicoli  di  nuovo tipo che vengono omologati ai sensi
dell'articolo  53  del  testo  unico  delle  norme sulla circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno   1959,  numero  393,  ed  ai  veicoli  di  nuova  costruzione
riconosciuti  idonei  alla  circolazione  ai  sensi  del  primo comma
dell'articolo 54 del suddetto testo unico, a partire da un anno dalla
data di pubblicazione dei relativi decreti previsti agli articoli 8 e
9.
  La  disposizione dell'articolo 3 si applica per i veicoli nuovi che
saranno  immatricolati dopo un anno dalla data di pubblicazione della
presente legge.