Art. 12. I veicoli delle forze armate e dei Corpi armati dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato nonche' le autoambulanze, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai precedenti articoli. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7 e 9 si applicano ai veicoli di nuovo tipo che vengono omologati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, ed ai veicoli di nuova costruzione riconosciuti idonei alla circolazione ai sensi del primo comma dell'articolo 54 del suddetto testo unico, a partire da un anno dalla data di pubblicazione dei relativi decreti previsti agli articoli 8 e 9. La disposizione dell'articolo 3 si applica per i veicoli nuovi che saranno immatricolati dopo un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.