Art. 13.

  A  partire  da  due  anni  dalla  data di pubblicazione dei decreti
previsti  dall'articolo  11 tutti i veicoli di nuova immatricolazione
debbono essere muniti di pneumatici di tipo approvato.
  A  partire  da quattro anni dalla data di pubblicazione dei decreti
previsti  dall'articolo  11, tutti gli pneumatici prodotti e posti in
commercio debbono essere di tipo approvato.