Art. 13. A partire da due anni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti dall'articolo 11 tutti i veicoli di nuova immatricolazione debbono essere muniti di pneumatici di tipo approvato. A partire da quattro anni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti dall'articolo 11, tutti gli pneumatici prodotti e posti in commercio debbono essere di tipo approvato.