Art. 14.

  Chiunque  circola  con  un  veicolo  al quale siano state apportate
modifiche  alle  caratteristiche  costruttive  e  di equipaggiamento,
stabilite nei precedenti articoli e nei decreti relativi ed accertate
dall'ufficio  della  motorizzazione  civile in sede di visita e prova
ovvero  in  sede  di omologazione del tipo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  lire  50.000 a L.
150.000.
  Chiunque  produce o mette in commercio cinture di sicurezza di tipo
non  approvato  ovvero  non  conformi al tipo approvato e' punito con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda di L. 500.000.
  Chiunque  mette  in  commercio cinture di sicurezza che, sebbene di
tipo  approvato, non siano munite degli estremi dell'approvazione, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
L. 100.000.
 A partire dal termine indicato nel secondo comma dell'articolo 13:
    chiunque  produce  o  mette  in  commercio pneumatici di tipo non
rispondente  alle  suddette  norme e' punito con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda di L. 500.000;
    chiunque  mette in commercio pneumatici che, pur rispondendo alle
norme  dei decreti suddetti, non sono muniti dei contrassegni in essi
previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della
somma di L. 100.000.