Art. 15. Il Ministro per i trasporti puo', con propri decreti, apportare modifiche alle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' fissare i requisiti di idoneita' per l'accettazione di tutte le targhe di immatricolazione previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. Le targhe di cui al precedente comma, poste in distribuzione a partire da due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno avere il fondo a caratteristiche rifrangenti.