Art. 15.

  Il  Ministro  per  i  trasporti puo', con propri decreti, apportare
modifiche    alle    caratteristiche    costruttive,    dimensionali,
fotometriche,   cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  fissare  i
requisiti  di  idoneita'  per  l'accettazione  di  tutte le targhe di
immatricolazione   previste   dal   testo  unico  delle  norme  sulla
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393, e dal relativo regolamento di
esecuzione,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420.
  Le  targhe  di  cui  al  precedente comma, poste in distribuzione a
partire  da  due  anni  dall'entrata  in vigore della presente legge,
dovranno avere il fondo a caratteristiche rifrangenti.