Art. 16.

  Il  primo  comma  dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1973, n.
942, e' sostituito dai seguenti:
  "Dal 1 gennaio 1977, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal
testo  unico  delle  norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, gli
autoveicoli  e,  se  muniti di cabine, gli altri veicoli a motore con
piu'  di  due ruote, per circolare su strada, devono essere dotati di
un  dispositivo  retrovisore  esterno,  collocato  sul  lato sinistro
conformemente  alle  disposizioni  di cui agli articoli 216 e 217 del
regolamento  di  esecuzione  del  predetto testo unico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
  Dal  1  gennaio  1977,  i veicoli di nuova costruzione di tipo gia'
omologato  o comunque gia' approvato, che rientrano nelle categorie e
nei  casi  previsti  dai  decreti  del  Ministro  per  i trasporti di
attuazione, a norma della presente legge, delle direttive comunitarie
71/127  CEE  e 70/221 CEE, per essere immessi in circolazione, devono
essere   muniti   di  retrovisori  e  di  dispositivi  di  protezione
posteriore  in  conformita'  alle prescrizioni tecniche contenute nei
decreti medesimi.
  Entro  tre  anni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto del Ministro per i trasporti, saranno emanate le
disposizioni  per  l'applicazione,  nei casi richiamati al precedente
secondo  comma, di un dispositivo di protezione posteriore ai veicoli
con targa nazionale comunque in circolazione al 1 gennaio 1977".