Art. 17.

  Per  l'accertamento  delle  violazioni  delle  norme previste dalla
presente   legge,   per  la  contestazione  delle  medesime,  per  la
notificazione  dei  relativi  accertamenti,  per l'oblazione e per la
devoluzione  del  provento  delle  oblazioni  e  delle  condanne,  si
osservano  le  norme  del  titolo  IX  del  testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15  giugno 1959, n. 393,
modificate dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 novembre 1975

                                LEONE

                                                  MORO - MARTINELLI -
                                                  REALE - BUCALOSSI -
DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: REALE