Art. 4.

  I  veicoli  a motore che debbono essere muniti di tergicristallo ai
sensi  dell'articolo  48,  comma  terzo,  del testo unico delle norme
sulla  circolazione  stradale,  approvato  con decreto del Presidente
della  Repubblica  15  giugno  1959,  n. 393, debbono essere altresi'
muniti di dispositivo lavavetro e di dispositivo di disappannamento e
di sbrinamento, atti ad assicurare la trasparenza del parabrezza.