Art. 4. I veicoli a motore che debbono essere muniti di tergicristallo ai sensi dell'articolo 48, comma terzo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono essere altresi' muniti di dispositivo lavavetro e di dispositivo di disappannamento e di sbrinamento, atti ad assicurare la trasparenza del parabrezza.