Art. 7.

  I  motoveicoli,  gli  autoveicoli,  i  filoveicoli ed i rimorchi di
autoveicolo  debbono  essere  costruiti ed equipaggiati in maniera da
ridurre, per i loro occupanti e per gli altri utenti della strada, il
pericolo in caso di incidente.
  In  particolare  debbono  rispondere alle prescrizioni di carattere
generale di cui appresso:
    non  debbono  esservi  all'esterno del veicolo ornamenti od altri
oggetti  che,  presentando  spigoli  o  sporgenze non indispensabili,
siano  suscettibili  di  costituire  un pericolo per gli altri utenti
della strada;
    l'interno  del  veicolo  deve  essere  realizzato  in  maniera da
ridurre  le conseguenze di bruschi contatti degli occupanti contro le
pareti anteriori e laterali, contro il tetto e contro i sedili;
    i   sedili  debbono  presentare  caratteristiche  di  sufficiente
robustezza   e  di  adeguato  appoggio,  nonche'  essere  solidamente
ancorati al veicolo;
    il  dispositivo  di  guida  deve  essere realizzato in maniera da
attenuare per il conducente le conseguenze di un urto frontale;
    le  porte debbono essere assicurate alla struttura del veicolo in
modo   da   ridurre  la  possibilita'  di  apertura  intempestiva  ed
involontaria anche in caso di incidente;
    l'interno  del  veicolo deve essere munito di adeguata protezione
che eviti danno agli occupanti a seguito di spostamenti del carico;
    la  struttura  del  veicolo deve essere tale da assorbire, almeno
parzialmente,  l'energia  d'urto  in  qualsiasi  direzione in caso di
incidente  e  tale comunque da lasciare all'interno uno spazio minimo
di sopravvivenza;
    la  disposizione  e  la  realizzazione  degli organi del veicolo,
nonche'  il  suo  equipaggiamento,  debbono  essere tali da ridurre i
rischi d'incendio e le conseguenze relative.