Art. 8.

  Il  Ministro  per  i  trasporti  stabilisce, con propri decreti, le
caratteristiche  degli  attacchi  e delle cinture di sicurezza di cui
all'articolo  1, dei dispositivi per la trasparenza del parabrezza di
cui all'articolo 4, dei dispositivi antifurto, di cui all'articolo 5,
nonche'  le  modalita'  tecniche  da  osservare  in ottemperanza alle
prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
  Le  norme  oggetto  dei predetti decreti dovranno essere in armonia
con   le   raccomandazioni   ed  i  regolamenti  emanati  in  materia
dall'ufficio  europeo  delle Nazioni Unite, commissione economica per
l'Europa.
  In   ciascuno   dei   predetti   decreti   saranno   stabilite   le
caratteristiche  del  contrassegno  che  indica  la  conformita'  del
veicolo  e  dei dispositivi alle norme del decreto stesso, nonche' le
modalita' della relativa apposizione.