Art. 9.

  Il  Ministro  per  i  trasporti  stabilisce, con propri decreti, le
caratteristiche  costruttive  degli  autobus  in relazione all'uso al
quale  essi  sono  destinati,  in  applicazione  anche della legge 15
febbraio  1974,  n. 38, nonche' in armonia con le raccomandazioni e i
regolamenti  emanati  in  materia  dall'ufficio europeo delle Nazioni
Unite, commissione economica per l'Europa.