Art. 9. Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive degli autobus in relazione all'uso al quale essi sono destinati, in applicazione anche della legge 15 febbraio 1974, n. 38, nonche' in armonia con le raccomandazioni e i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa.