Art. 2.

  Piena  ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui
all'articolo  precedente  a decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformita'   all'articolo  77  del  codice  ed  al  titolo  III  del
protocollo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 aprile 1976

                                LEONE

                                                 MORO - RUMOR - TOROS

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO