Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformita' all'articolo 77 del codice ed al titolo III del
protocollo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1976
LEONE
MORO - RUMOR - TOROS
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO