La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  495  del  codice  di procedura civile sono aggiunti i
seguenti commi:
  "Con  la  stessa  ordinanza  il giudice puo' disporre, se ricorrono
giustificati  motivi,  che  il debitore versi la somma, determinata a
norma  del  secondo  comma,  per  un quarto entro il termine di dieci
giorni  e  per  la  differenza  con rateizzazioni mensili nel termine
massimo di mesi sei.
  I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera
somma,  ed  il  debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non
viene versato entro il termine stabilito dal giudice.
  Le  somme  possono  essere  versate sul libretto bancario che sara'
depositato in cancelleria, intestato al creditore.
  Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte
dei beni pignorati".