Art. 2. 
 
  L'ultimo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile  e'
sostituito dal seguente: 
  "Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base  di  titoli  che
hanno gia' efficacia esecutiva secondo le  vigenti  disposizioni,  il
giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento".