Art. 3.

  Dopo  il  secondo  comma  dell'articolo 653 del codice di procedura
civile e' aggiunto il seguente:
  "Con  la  sentenza  che rigetta totalmente o in parte l'opposizione
avverso  il  decreto  ingiuntivo  emesso sulla base dei titoli aventi
efficacia  esecutiva  in  base  alle vigenti disposizioni, il giudice
liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1976

                                LEONE

                                                     MORO - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO