IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare alcune
modifiche  alla  disciplina  dell'assicurazione  obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e  giustizia,
per le finanze, per il  tesoro  e  per  il  lavoro  e  la  previdenza
sociale; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Alla legge 24 dicembre 1969, n.  990,  concernente  l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni e integrazioni: 
   L'art. 1, secondo e terzo comma, sono sostituiti dai seguenti: 
    "Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico
e privato, e per quelli destinati al  trasporto  di  cose  che  siano
eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone,  l'assicurazione
deve comprendere anche la responsabilita' per i  danni  causati  alle
persone trasportate  qualunque  sia  il  titolo  in  base  a  cui  e'
effettuato il trasporto. 
    L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il
suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi
non trasportati, anche nel caso di circolazione  avvenuta  contro  la
volonta' del proprietario, usufruttuario o acquirente  con  patto  di
riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il  diritto  di
rivalsa dell'assicuratore verso il conducente". 
  Il secondo comma dell'art. 2 e' abrogato. 
  L'art. 4, lettere b) e c), e' sostituito dal seguente: 
  "b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi,  naturali
o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonche'  gli  altri
parenti e affini fino al terzo grado  delle  stesse  persone,  quando
convivano con queste o siano a loro  carico  in  quanto  l'assicurato
provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non
opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli destinati
a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a
uso  privato  da  noleggiare  con  conducente,  nonche'  dai  veicoli
destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente  autorizzati
al trasporto  di  persone  ovvero  da  natanti  adibiti  al  servizio
pubblico; 
  c) le persone trasportate, salvo quanto disposto al  secondo  comma
dell'art. 1". 
  L'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Ogni impresa deve  sottoporre  alla  preventiva  approvazione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe
dei  premi   e   le   condizioni   generali   di   polizza   relative
all'assicurazione della responsabilita' civile per  i  danni  causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per ogni  tipo
di rischio da essa derivante. 
  Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente
i premi puri ed i caricamenti. 
  Per il calcolo dei premi puri l'ammontare dei sinistri avvenuti  in
ciascuno  degli  esercizi  presi  in   considerazione   deve   essere
determinato senza tener  conto  delle  spese,  di  qualsiasi  natura,
imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi. 
  I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle  spese
generali, di  acquisizione  e  di  gestione,  sia  agenziali  che  di
direzione, delle spese imputabili al  servizio  di  liquidazione  dei
sinistri  nonche'  di  ogni  altro   onere   relativo   all'esercizio
dell'assicurazione  obbligatoria  e   di   un   margine   industriale
compensativo  dell'area  di  impresa.   L'importo   complessivo   dei
caricamenti non puo' tuttavia superare il limite massimo  ne'  essere
inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del  Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso  decreto
possono inoltre essere fissati i limiti massimi per le  singole  voci
del caricamento. 
  Le modalita' e i criteri per la valutazione dei premi  puri  e  dei
caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. 
  Nello stesso regolamento saranno indicati  i  criteri  in  base  ai
quali le imprese potranno prevedere variazioni  dei  premi  stabiliti
nelle tariffe in  caso  di  aggravamento  o  diminuzione  dei  rischi
nonche' le procedure e le modalita' per  l'assicurazione  dei  rischi
non  contemplati  nelle  tariffe  approvate  o  che  rivestano,   per
qualsiasi  causa,  sia  soggettiva  che   oggettiva,   carattere   di
particolarita' o di eccezionalita'. 
  Le  tariffe  e  le  condizioni  generali  di  polizza,  nonche'  le
successive modifiche, sono approvate con  decreto  del  Ministro  per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato  da  pubblicare   nella
Gazzetta Ufficiale. 
  Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel caso
che le  tariffe  e  le  condizioni  di  polizza  non  possano  essere
approvate per difetto dei prescritti requisiti  tecnici,  stabilisce,
con proprio decreto,  altre  tariffe  e  condizioni  di  polizza  che
l'impresa di assicurazione e' tenuta ad adottare per un  periodo  non
inferiore ad un anno. 
  Lo stesso Ministro puo' chiedere alle imprese di modificare,  entro
un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta  giorni,
le  tariffe  e  le   condizioni   di   polizza   approvate   qualora,
posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate  sensibili
variazioni dei rischi cui si  riferisce  l'obbligo  di  assicurazione
previsto dalla presente  legge.  Qualora  l'impresa  interessata  non
ottemperi  alla  richiesta,  il  Ministro  provvede  con  decreto   a
stabilire la nuova tariffa e  condizioni  di  polizza  che  l'impresa
stessa dovra' applicare. 
  Le tariffe dei premi  e  le  condizioni  generali  di  polizza  per
l'assicurazione  della   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti  approvate  ai  sensi
del sesto comma e quelle stabilite ai  sensi  del  settimo  e  ottavo
comma del  presente  articolo  hanno  effetto  dall'inizio  del  mese
successivo a quello  di  pubblicazione  del  relativo  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale e  sono  inserite  di  diritto  nei  contratti  di
assicurazione in corso a tale data, con  conseguente  conguaglio,  in
piu'  o  in  meno,  del  rateo  di  premio  relativo  al  periodo  di
assicurazione non ancora decorso. 
  Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali
di polizza e le  tariffe  approvate  o  stabilite  dal  Ministro  per
l'industria,  il  commercio  e   l'artigianato,   le   proposte   per
l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita'
della presente legge. 
  Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo', con
proprio decreto, stabilire che per determinate categorie di veicoli a
motore per i quali  vi  e'  obbligo  di  assicurazione,  i  contratti
debbano  essere  stipulati  in  base  a  condizioni  e  tariffe   che
prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in  aumento  o  in
diminuzione del premio  applicato  all'atto  della  stipulazione,  in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel  corso  di  un  certo
periodo di tempo oppure  in  base  a  clausole  di  "franchigia"  che
prevedano un contributo dell'assicurato al  risarcimento  del  danno,
determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo  di  detto
contributo. 
  Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro  il
31 luglio dell'anno precedente  a  quello  per  il  quale  esso  deve
valere,  sentita  la  commissione  consultiva  per  le  assicurazioni
private prevista  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni". 
  All'art. 14 e' aggiunto il seguente comma: 
  "L'Istituto nazionale delle assicurazioni e'  tenuto  a  pubblicare
annualmente ed a trasmettere  al  Parlamento  una  sintesi  dei  dati
desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati  al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.   Le
modalita'  della  pubblicazione  sono  stabilite  dal  Ministro   per
l'industria, il commercio e l'artigianato". 
  Il secondo comma dell'art. 18 e' sostituito dal seguente: 
  "Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non puo'  opporre
al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni
derivanti dal  contratto,  ne'  clausole  che  prevedano  l'eventuale
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.  L'assicuratore
ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui
avrebbe avuto contrattualmente diritto  di  rifiutare  o  ridurre  la
propria prestazione". 
  Il terzo comma dell'art. 21 e' abrogato. 
  L'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
  "L'azione per il risarcimento di danni causati  dalla  circolazione
dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della  presente  legge
vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta  solo  dopo  che
siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il  danneggiato  abbia
chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a  mezzo  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  anche  se  inviata   per
conoscenza o, nelle  ipotesi  previste  dall'art.  19,  comma  primo,
lettere a) e  b),  all'impresa  designata  a  norma  dell'art.  20  o
all'Istituto nazionale delle  assicurazioni,  gestione  autonoma  del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il danneggiato  che,
nella ipotesi prevista dall'art. 19, comma primo, lettera  a),  abbia
fatto la richiesta all'impresa designata o all'istituto predetto, non
e' tenuto a rinnovare la  richiesta  stessa  qualora  successivamente
venga identificato l'assicuratore del responsabile". 
  All'art. 25 e' aggiunto il seguente comma: 
  "La disposizione di cui al primo comma  si  applica  anche  per  le
ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell'art. 24".