Art. 11.

  Il   commissario   liquidatore   puo'   trasferire  il  portafoglio
dell'impresa  di assicurazione posta in liquidazione con le modalita'
previste  nell'art.  88  del  testo  unico  approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  13  febbraio 1959, n. 449, anche se il
relativo  potere  non  sia  espressamente  previsto  nel  decreto  di
liquidazione.
  Nelle convenzioni che saranno stipulate dal commissario liquidatore
per   il   trasferimento  del  portafoglio,  dovra'  essere  previsto
l'obbligo  da parte dell'impresa in favore della quale e' disposto il
trasferimento  del  portafoglio,  di assumere una parte del personale
gia'  dipendente  dall'impresa  posta  in  liquidazione nei tempi che
saranno stabiliti, tenendo conto delle esigenze della liquidazione.
  Nel  caso  in  cui  il  commissario  liquidatore  non  abbia potuto
procedere  al  trasferimento  del  portafoglio  dell'impresa posta in
liquidazione, il trasferimento stesso sara' disposto dal comitato del
"Fondo  di garanzia per le vittime della strada" che provvedera' alla
sua  ripartizione  fra  le  altre  imprese  autorizzate ad esercitare
l'assicurazione    per   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a motore e dei natanti, tenendo conto dei
criteri indicati nell'art. 88 del citato testo unico.
  Lo  stesso  comitato  provvedera'  altresi'  alla  ripartizione del
personale  dell'impresa  in liquidazione fra le imprese alle quali e'
trasferito  il  portafoglio. Il personale stesso sara' assunto con la
gradualita'  e  nei  tempi determinati dal commissario liquidatore in
relazione alle esigenze della liquidazione.
  L'assunzione   del   personale  dipendente  dall'impresa  posta  in
liquidazione,  prevista  dal  secondo  e  quarto  comma  del presente
articolo  non  puo'  riguardare  il personale assunto nei dodici mesi
antecedenti la data del provvedimento di liquidazione.