Art. 11. Il commissario liquidatore puo' trasferire il portafoglio dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione con le modalita' previste nell'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, anche se il relativo potere non sia espressamente previsto nel decreto di liquidazione. Nelle convenzioni che saranno stipulate dal commissario liquidatore per il trasferimento del portafoglio, dovra' essere previsto l'obbligo da parte dell'impresa in favore della quale e' disposto il trasferimento del portafoglio, di assumere una parte del personale gia' dipendente dall'impresa posta in liquidazione nei tempi che saranno stabiliti, tenendo conto delle esigenze della liquidazione. Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione, il trasferimento stesso sara' disposto dal comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" che provvedera' alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 88 del citato testo unico. Lo stesso comitato provvedera' altresi' alla ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali e' trasferito il portafoglio. Il personale stesso sara' assunto con la gradualita' e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione. L'assunzione del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione, prevista dal secondo e quarto comma del presente articolo non puo' riguardare il personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione.