Art. 12.

  L'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  gestione autonoma del
"Fondo  di  garanzia  per le vittime della strada" puo' anticipare al
commissario  liquidatore  di  imprese che abbiano stipulato contratti
per   l'assicurazione   obbligatoria   della  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore e che siano state
poste  in liquidazione coatta amministrativa, le somme occorrenti per
le  spese  del procedimento di liquidazione fino al limite del cinque
per   cento  delle  disponibilita'  della  gestione  al  31  dicembre
dell'anno  precedente  a quello in cui e' stato pubblicato il decreto
di  messa  in liquidazione. Per gli anni successivi la somma che puo'
essere  anticipata  e' pari al cinque per cento dell'incremento della
disponibilita' della gestione.
  In  caso  di  insufficienza  dell'attivo  le  somme erogate restano
definitivamente a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
strada".