Art. 12. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" puo' anticipare al commissario liquidatore di imprese che abbiano stipulato contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa, le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione fino al limite del cinque per cento delle disponibilita' della gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' stato pubblicato il decreto di messa in liquidazione. Per gli anni successivi la somma che puo' essere anticipata e' pari al cinque per cento dell'incremento della disponibilita' della gestione. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".